Le procedure tecniche per ciascun tipo di impianto in generale e, in quanto necessario, per i singoli impianti, saranno concordate in anticipo dall'Agenzia e dalla Comunita', soprattutto per quanto riguarda:
- a)la determinazione delle tecniche per il prelievo aleatorio di campioni statistici;
- b)il controllo e l'identificazione dei campioni.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
