Le procedure tecniche per ciascun tipo di impianto in generale e, in quanto necessario, per i singoli impianti, saranno concordate in anticipo dall'Agenzia e dalla Comunita', soprattutto per quanto riguarda:

  • a)la determinazione delle tecniche per il prelievo aleatorio di campioni statistici;
  • b)il controllo e l'identificazione dei campioni.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~protocollo-art18 · fonte su Normattiva