Al fine di dare all'Agenzia la possibilita' di decidere, in funzione delle esigenze in materia di campionamento statistico, in merito alla sua presenza ad una determinata ispezione della Comunita', la Comunita' fornira' preventivamente all'Agenzia un prospetto dei numeri, tipi e contenuto degli articoli da ispezionare, conformemente alle informazioni che l'esercente dell'impianto mette a disposizione della Comunita'.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~protocollo-art17 · fonte su Normattiva