Nonostante le disposizioni dell'articolo 83, l'Agenzia potra', come provvedimento supplementare, eseguire senza preavviso una parte delle ispezioni ordinarie previste dall'articolo 80 secondo il principio del campionamento aleatorio. Nell'esecuzione di ogni ispezione senza preavviso, l'Agenzia terra' pienamente conto di qualsiasi programma di esercizio comunicatole in base all'articolo 64 b). Inoltre, ogni qualvolta possibile, e sulla base del programma di esercizio, essa informera' periodicamente la Comunita' e lo Stato interessato del suo programma generale di ispezioni con e senza preavviso, specificando i periodi generali nei quali sono previste tali ispezioni. Durante l'esecuzione di ogni ispezione senza preavviso, l'Agenzia si adoperera' per ridurre al minimo qualsiasi difficolta' di ordine pratico nei riguardi della Comunita', dello Stato interessato e degli esercenti dell'impianto, tenendo presenti le attinenti disposizioni degli articoli 44 e 89. Analogamente, la Comunita' e lo Stato interessato si adopereranno per agevolare il compito degli ispettori dell'Agenzia.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art84 · fonte su Normattiva