[1]La cooperazione delle Parti sara' effettuata nelle seguenti forme:

[2]l. Consultazioni e incontri di lavoro tra i Quadri dirigenti del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, e del Ministero della Difesa della Federazione Russa.

[3]2. Tirocini dei militari di unita' e enti militari delle Parti.

[4]3. Scambio reciproco di rappresentanti di unita' militari e di istituti militari di formazione.

[5]4. Visite ufficiali di navi militari e di reparti aerei.

[6]5. Svolgimento di esercitazioni e addestramenti militari congiunti, comprese operazioni per la ricerca e il salvataggio in mare e per il mantenimento della pace.

[7]6. Inviti a esercitazioni, conferenze e seminari.

[8]7. Scambio di opinioni e informazioni su problemi politico-militari.

[9]8. Incontri sportivi nel quadro del Consiglio Internazionale di Sport Militari (CISM).

[10]9. Incontri di reduci e visite dei luoghi commemorativi.

[11]Altre forme di collaborazione per il consenso delle Parti.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;398~accordo-art7 · fonte su Normattiva