[1]MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA COOPERAZIONE

[2]La cooperazione fra le due Parti sara' attuata nelle seguenti forme principali:

[3]- visite ufficiali e di lavoro di delegazioni guidate da rappresentati di alto rango; - scambi di esperienza degli esperti in vari campi di attivita'; - contatti tra istituti militari di tipologia simile; - scambio di conferenzieri e studenti tra istituti di formazione militari, nonche' di materiale didattico; - partecipazione a corsi, seminari e simposi; - scambio di visite fra le navi; - scambio di materiale informativo e di studi; - manifestazioni culturali e sportive; - assistenza tecnica reciproca per determinare le caratteristiche tattiche e tecniche dei sistemi e dei mezzi necessari alle esigenze della difesa nelle quali le Parti decidono di collaborare; - accordo sui programmi di cooperazione al fine di produrre ed equipaggiare gli eserciti delle Parti con nuovi tipi di sistemi e mezzi tecnici di difesa, nonche' sull'ammodernamento dei sistemi esistenti; - approvvigionamento diretto e/o mediante contratti con societa' costruttrici di prodotti militari, equipaggiamenti e materiale relativo ai bisogni della difesa stabilito previo il comune accordo tra le parti; - l'appoggio di iniziative destinate a promuovere la cooperazione industriale tra le societa' produttrici di sistemi e mezzi tecnici per la difesa; - l'organizzazione periodica di esercitazioni aeronavali nel Mar Nero e/o nel Mediterraneo.

Testo vigente dal 29 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-14;8~accordo-art3 · fonte su Normattiva