Non appena la presente convenzione sara' entrata in vigore, la commissione permanente per la manutenzione del confine italo-svizzero procedera':

  • a)alla materializzazione del tracciato di confine quale e' definito dal piano di cui all'articolo 1, 1° comma;
  • b)a compilare la documentazione descrittiva del tracciato di confine di cui alla lettera a). Le spese inerenti ai lavori di cui al 1° comma saranno sopportati dai due Stati in parti uguali.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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