Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra l'Italia e la Svizzera
Art. 2 (Convenzione)
Non appena la presente convenzione sara' entrata in vigore, la commissione permanente per la manutenzione del confine italo-svizzero procedera':
- a)alla materializzazione del tracciato di confine quale e' definito dal piano di cui all'articolo 1, 1° comma;
- b)a compilare la documentazione descrittiva del tracciato di confine di cui alla lettera a). Le spese inerenti ai lavori di cui al 1° comma saranno sopportati dai due Stati in parti uguali.
Testo vigente dal 12 giugno 1976
