• 1)Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° l'adattamento e la riproduzione cinematografica di dette opere e la messa in circolazione delle opere in tal modo adattate o riprodotte; 2° la rappresentazione pubblica, l'esecuzione pubblica e la trasmissione per filo al pubblico delle opere in tal modo adattate o riprodotte.
  • 2)L'adattamento in qualsiasi altra forma artistica delle produzioni cinematografiche tratte da opere letterarie od artistiche e' soggetta, senza pregiudizio dell'autorizzazione degli autori di dette produzioni all'autorizzazione dell'autore dell'opera originale.
  • 3)Le disposizioni dell'articolo 13. 1) non sono applicabili.

Testo vigente dal 2 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399~art14 · fonte su Normattiva