1. Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo d'autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma. 2. Riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purche' una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore. 3. Qualsiasi registrazione sonora o visiva e' considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~art9 · fonte su Normattiva