• 1)Ogni opera contraffatta puo' essere sequestrata nei Paesi dell'Unione nei quali l'opera originale ha diritto alla protezione legale.
  • 2)Le disposizioni dell'alinea precedente sono del pari applicabili alle riproduzioni provenienti da un Paese dove l'opera non e' protetta o ha cessato di esserlo.
  • 3)Il sequestro e' eseguito in conformita' alla legislazione di ciascun Paese.

Testo vigente dal 2 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399~art16 · fonte su Normattiva