- 1)Ogni opera contraffatta puo' essere sequestrata nei Paesi dell'Unione nei quali l'opera originale ha diritto alla protezione legale.
- 2)Le disposizioni dell'alinea precedente sono del pari applicabili alle riproduzioni provenienti da un Paese dove l'opera non e' protetta o ha cessato di esserlo.
- 3)Il sequestro e' eseguito in conformita' alla legislazione di ciascun Paese.
Testo vigente dal 2 agosto 1978
