1. Ogni opera costituente contraffazione puo' essere sequestrata nei Paesi dell'Unione nei quali l'opera originale ha diritto alla protezione legale. 2. Le disposizioni dell'alinea precedente sono del pari applicabili alle riproduzioni provenienti da un Paese dove l'opera non e' protetta o ha cessato di esserlo. 3. Il sequestro e' eseguito in conformita' alla legislazione di ciascun Paese.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
