Le disposizioni della presente Convenzione non possono in alcun modo recare pregiudizio al diritto spettante al Governo di ciascuno dei Paesi dell'Unione di consentire, vigilare e vietare, mediante provvedimenti legislativi o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l'esportazione di qualsiasi opera o produzione, nei cui confronti l'autorita' competente abbia ad esercitare il diritto stesso.

Testo vigente dal 2 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399~art17 · fonte su Normattiva