• 1)Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.
  • 2)E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purche' una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore.
  • 3)Qualsiasi registrazione sonora o visiva e' considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione.

Testo vigente dal 2 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399~art9 · fonte su Normattiva