Art. 1 (Trattato)
TRATTATO GENERALE DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA Premesse Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia, in seguito denominati le Parti: manifestando il loro desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni di amicizia e di cooperazione esistenti fra i due Paesi; riconoscendo la coincidenza di interessi esistente fra le due Nazioni e la loro stretta adesione ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti e compresi nella Carta delle Nazioni Unite ed in altri strumenti internazionali; nella convinzione che la crescita economica dei Paesi contribuisca alla stabilita' politica e sociale, a rafforzare le istituzioni democratiche ed a conseguire un piu' alto tenore di vita; consapevoli dell'importanza che riveste la cooperazione internazionale allo sviluppo del mondo contemporaneo e del ruolo che essa gioca nel rapporto tra le due Parti; tenendo conto della presenza di una operosa collettivita' di origine italiana o di tale nazionalita' in Colombia, il cui contributo nei differenti aspetti dello sviluppo costituisce un impulso per incrementare i rapporti ed i legami italocolombiani; tenendo in considerazione che l'ambito istituzionale e lo sviluppo delle relazioni fra Colombia e l'Unione europea permettono di integrare ed arricchire i meccanismi di cooperazione fra i due Paesi; richiamandosi al contenuto degli accordi internazionali stipulati nel settore della cooperazione ed in particolare al contenuto dell'accordo di cooperazione tecnica e scientifica del 30 marzo 1971 e dell'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica del 6 maggio 1987; hanno convenuto quanto segue: Art. 1. O b i e t t i v i Le Parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione bilaterale in ambito politico, economico, tecnicoscientifico, culturale e giuridico attraverso le modalita' stabilite nel presente trattato generale.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
