TRATTATO GENERALE DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA Premesse Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia, in seguito denominati le Parti: manifestando il loro desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni di amicizia e di cooperazione esistenti fra i due Paesi; riconoscendo la coincidenza di interessi esistente fra le due Nazioni e la loro stretta adesione ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti e compresi nella Carta delle Nazioni Unite ed in altri strumenti internazionali; nella convinzione che la crescita economica dei Paesi contribuisca alla stabilita' politica e sociale, a rafforzare le istituzioni democratiche ed a conseguire un piu' alto tenore di vita; consapevoli dell'importanza che riveste la cooperazione internazionale allo sviluppo del mondo contemporaneo e del ruolo che essa gioca nel rapporto tra le due Parti; tenendo conto della presenza di una operosa collettivita' di origine italiana o di tale nazionalita' in Colombia, il cui contributo nei differenti aspetti dello sviluppo costituisce un impulso per incrementare i rapporti ed i legami italocolombiani; tenendo in considerazione che l'ambito istituzionale e lo sviluppo delle relazioni fra Colombia e l'Unione europea permettono di integrare ed arricchire i meccanismi di cooperazione fra i due Paesi; richiamandosi al contenuto degli accordi internazionali stipulati nel settore della cooperazione ed in particolare al contenuto dell'accordo di cooperazione tecnica e scientifica del 30 marzo 1971 e dell'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica del 6 maggio 1987; hanno convenuto quanto segue: Art. 1. O b i e t t i v i Le Parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione bilaterale in ambito politico, economico, tecnicoscientifico, culturale e giuridico attraverso le modalita' stabilite nel presente trattato generale.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-10-14;399~trattato-art1 · fonte su Normattiva