Art. 10 (Trattato)
O b i e t t i v i 1. Le Parti riconoscono che la protezione dei diritti di proprieta' intellettuale e' essenziale al fine di favorire la cooperazione economica, finanziaria ed industriale e si adopereranno per assicurarne la tutela nel rispetto degli accordi internazionali in materia. 2. Con successivi negoziati le Parti fisseranno i principi per la tutela della proprieta' intellettuale per le attivita' di ricerca congiunte previste da programmi, progetti ed attivita' del presente trattato.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
