O b i e t t i v i 1. Le Parti riconoscono che la protezione dei diritti di proprieta' intellettuale e' essenziale al fine di favorire la cooperazione economica, finanziaria ed industriale e si adopereranno per assicurarne la tutela nel rispetto degli accordi internazionali in materia. 2. Con successivi negoziati le Parti fisseranno i principi per la tutela della proprieta' intellettuale per le attivita' di ricerca congiunte previste da programmi, progetti ed attivita' del presente trattato.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;399~trattato-art10 · fonte su Normattiva