Art. 23 (Accordo)
Parti riconoscono che la protezione dei diritti di proprieta' intellettuale e' essenziale al fine di favorire la cooperazione economica finanziaria e industriale. Esse riconoscono parimenti che lo scambio di informazioni sulle rispettive pratiche e legislazioni, nel rispetto degli accordi internazionali in materia, sara' oggetto di un negoziato che sara' avviato nel piu' breve tempo possibile.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
