Parti riconoscono che la protezione dei diritti di proprieta' intellettuale e' essenziale al fine di favorire la cooperazione economica finanziaria e industriale. Esse riconoscono parimenti che lo scambio di informazioni sulle rispettive pratiche e legislazioni, nel rispetto degli accordi internazionali in materia, sara' oggetto di un negoziato che sara' avviato nel piu' breve tempo possibile.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204~accordo-art23 · fonte su Normattiva