Art. 24 (Trattato)
Rapporti con altre commissioni 1. Al fine di stabilire un coordinamento organico ed una corretta supervisione della collaborazione fra i due Paesi, le commissioni miste e gli organi previsti dai vigenti accordi avranno funzioni decisionali settoriali secondo le modalita' indicate dal comitato di coordinamento di cui al presente trattato generale. 2. La commissione mista prevista dall'accordo culturale firmato a Roma il 30 marzo 1963 continuera' ad essere regolata in forma autonoma.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
