Le disposizioni della presente Convenzione si applicano attraverso leggi e regolamenti nazionali, come pure tramite contratti collettivi o altre misure conformi alle procedure nazionali, includendovi l'ampliamento o l'adattamento delle misure esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro affinche' prevedano la violenza e le molestie, nonche' tramite lo sviluppo di misure specifiche, laddove necessario.

Testo vigente dal 26 gennaio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-01-15;4~convenzione-190-art12 · fonte su Normattiva