Il doppio cittadino che, in virtu' di un arruolamento volontario nelle forze armate di uno dei due Stati, avra' compiuto servizi di durata almeno eguale a quella del servizio militare in detto Stato all'epoca del suo arruolamento, sara' considerato come aver soddisfatto i suoi obblighi di servizio militare nei confronti dell'altro Stato.
Testo vigente dal 12 giugno 1976
