Il doppio cittadino che, in virtu' di un arruolamento volontario nelle forze armate di uno dei due Stati, avra' compiuto servizi di durata almeno eguale a quella del servizio militare in detto Stato all'epoca del suo arruolamento, sara' considerato come aver soddisfatto i suoi obblighi di servizio militare nei confronti dell'altro Stato.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401~art6 · fonte su Normattiva