Il doppio cittadino che, conformemente alle norme enunciate nei precedenti articoli, avra' soddisfatto gli obblighi del servizio militare in tempo di pace nei confronti di una delle Parti, sara' considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Parte.

Testo vigente dal 6 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168~art5 · fonte su Normattiva