[1]1. Il Governo della Repubblica italiana si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra l'Italia, la Polonia ed altri Paesi effettuato sotto bandiera nazionale da imprese polacche esercenti tale attivita' dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.

[2]2. Il Governo della Repubblica Popolare Polacca si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra la Polonia, l'Italia ed altri Paesi effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita' dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Polonia.

[3]3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese polacche di navigazione marittima ed aerea che partecipano a servizi in pool, ad esercizi in comune di trasporto marittimo ed aereo e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;402~art2 · fonte su Normattiva