Art. 1 (Convenzione)
[1]CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) Preambolo
[2]La Repubblica d'Austria, la Confederazione Elvetica, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia, il Principato di Liechtenstein, nonche' la Comunita' Economica Europea,
[3]- consapevoli che le Alpi costituiscono uno dei piu' grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, cultura e storia, e al quale fanno parte numerosi popoli e Paesi,
[4]- riconoscendo che le Alpi costituiscono l'ambiente naturale e lo spazio economico delle popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima importanza per le regioni extra-alpine, tra l'altro quale area di transito di importanti vie di comunicazione,
[5]- riconoscendo il fatto che le Alpi costituiscono un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate,
[6]- consapevoli delle grandi differenze esistenti tra i singoli ordinamenti giuridici, gli assetti naturali del territorio, gli insediamenti umani, le attivita' agricole e forestali, i livelli e le condizioni di sviluppo economico, l'incidenza del traffico, nonche' le forme e l'intensita' della utilizzazione turistica,
[7]- considerando che il crescendo sfruttamento da parte dell'uomo minaccia l'area alpina e le sue funzioni econologiche in misura sempre maggiore e che la riparazione dei danni o e' impossibile o e' possibile soltanto con un grande dispendio di mezzi, costi notevoli e tempi generalmente lunghi,
[8]- convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze econologiche,
[9]- a seguito dei risultati della prima Convenzione delle Alpi dei Ministri dell'Ambiente tenutasi a Berchtesgaden dal 9 all'11 ottobre 1989, hanno convenuto quanto segue:
[10]Art. 1 Campo d'applicazione
[11]1. Oggetto della presente Convenzione e' la regione delle Alpi, com'e' descritta e rappresentata nell'allegato.
[12]2. Ciascuna Parte contraente all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, puo', tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualita' di Depositario estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ulteriori parti del proprio territorio, qualora cio' sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.
[13]3. Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo 2 puo' essere revocata per quanto riguarda ciascun territorio in essa citato, tramite una notifica indirizzata al Depositario. La revoca ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi, calcolato a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.
Testo vigente dal 8 novembre 1999
