Le navi da pesca italiane alle quali e' permessa la pesca nelle zone previste dal presente accordo, in seguito denominate soltanto "navi da pesca italiane", potranno pescare, per il periodo della sua validita', dal 1 settembre al 31 dicembre per l'anno 1973, dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 settembre al 31 dicembre per gli anni 1974, 1975 e 1976.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-08-14;404~accordo-art3 · fonte su Normattiva