Le navi da pesca italiane alle quali e' permessa la pesca nelle zone previste dal presente Accordo potranno pescare, per il periodo della validita' del presente Accordo, dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 dicembre.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1105~accordo-art3 · fonte su Normattiva