Durante il periodo di validita' del presente Accordo, le navi da pesca italiane potranno pescare:

  • a)nell'anno 1969 in un numero complessivo di 165 cosi' ripartite: nella zona dell'isola Dugi Otok n. 45; nella zona delle isole Jabuka Kamik n. 35; nella zona delle isole Palagruza Galijula n. 70; nella zona di Bar n. 15;
  • b)nell'anno 1970 in un numero complessivo di 150 cosi' ripartite: nella zona dell'isola Dugi Otok n. 40; nella zona delle isole Jabuka Kamik n. 30; nella zona delle isole Palagruza Galijula n. 65; nella zona di Bar n. 15;
  • c)nell'anno 1971 in un numero complessivo di 140 cosi' ripartite: nella zona dell'isola Dugi Otok n. 35; nella zona delle isole Jabuka Kamik n. 25; nella zona delle isole Palagruza Galijula n. 65; nella zona di Bar n. 15. Le navi da pesca italiane alle quali e' permessa la pesca nelle zone indicate nel primo comma del presente articolo, dovranno avere motori di potenza non inferiore a 80 HPA e non superiore a 220 HPA. In deroga a quanto precede, un numero massimo complessivo di 10 navi potranno avere motori di potenza fino ad un massimo di 250 HPA; le navi da pesca munite di autorizzazione speciale per la zona di Bar potranno avere motori di potenza fino ad un massimo di 350 HPA. In ogni caso tutte le navi previste nel presente articolo non dovranno avere una stazza lorda superiore a 80 tonnellate. Fermo restando il numero complessivo massimo di navi fissato ai sensi del primo comma del presente articolo per ciascun anno di applicazione del presente Accordo, il Governo italiano potra', in occasione dell'invio delle autorizzazioni speciali per l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 5, aumentare di non oltre 10 unita' il numero massimo di navi fissato per la zona di Bar diminuendo in correlazione il numero delle navi autorizzate a pescare in una o piu' delle altre zone concesse.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1105~accordo-art2 · fonte su Normattiva