[1]Allorche' uno Stato contraente esige, in virtu' della sua legislazione nazionale, l'adempimento di formalita' quale condizione per la protezione dei produttori di fonogrammi, tale condizione sara' considerata soddisfatta se tutte le copie autorizzate del fonogramma che sono distribuite al pubblico o l'astuccio che le contiene recano una menzione costituita dal simbolo

[2]Parte di provvedimento in formato grafico accompagnato dall'indicazione dell'anno della prima pubblicazione, apposta in modo da mostrare chiaramente che la protezione e' riservata; se le copie o il loro astuccio non permettono d'identificare il produttore, il suo avente diritto o il titolare della licenza esclusiva (tramite il nome, il marchio, o qualsiasi altra designazione appropriata), la menzione dovra' comprendere anche il nome del produttore, del suo avente diritto o del titolare della licenza esclusiva.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;404~convenzione-art5 · fonte su Normattiva