Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato contraente stabilire la durata della protezione concessa. Tuttavia, se la legge nazionale prevede una durata specifica per la protezione, tale durata non dovra' essere inferiore a venti anni a decorrere dalla fine, o dell'anno nel corso del quale i suoni incorporati nel fonogramma sono stati registrati per la prima volta, o dell'anno nel corso del quale il fonogramma e' stato pubblicato per la prima volta.
Testo vigente dal 12 giugno 1976
