Qualsiasi Stato contraente che assicuri la protezione tramite il diritto d'autore o un altro diritto specifico, o altrimenti per mezzo di sanzioni penali, puo' nella sua legislazione nazionale, porre delle limitazioni alla protezione dei produttori di fonogrammi, dello stesso tipo di quelle che sono ammesse in materia di protezione degli autori di opere letterarie e artistiche. Tuttavia, nessuna licenza obbligatoria potra' essere prevista se non previo adempimento delle condizioni seguenti:

  • a)la riproduzione e' destinata ad uso esclusivo dell'insegnamento o della ricerca scientifica;
  • b)la licenza sara' valida soltanto per la riproduzione sul territorio dello Stato contraente la cui autorita' competente ha concesso la licenza e non si estendera' all'esportazione delle copie;
  • c)la riproduzione fatta in base alla licenza da' diritto a un'equa remunerazione che e' stabilita dalla suddetta autorita' tenendo conto, tra gli altri elementi, del numero delle copie che saranno eseguite.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;404~convenzione-art6 · fonte su Normattiva