Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato contraente adottare le misure con le quali sara' applicata la presente Convenzione e che comprenderanno una o piu' delle misure seguenti: la protezione tramite la concessione di un diritto d'autore o di un altro diritto specifico; la protezione tramite la legislazione relativa alla concorrenza sleale; la protezione tramite sanzioni penali.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;404~convenzione-art3 · fonte su Normattiva