Quando i prestiti della Banca sono accompagnati da abbuoni di interessi, gli importi necessari al pagamento di questi abbuoni sono imputati al Fondo, o in mancanza di un simile Fondo, alle somme incassate a titolo di ammortamento e di interessi dei prestiti a condizioni speciali. Qualora le risorse summenzionate non permettessero di coprire queste spese, queste ultime saranno prese a carico degli Stati membri proporzionalmente alla loro partecipazione al capitale della Banca.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~accordo-3-art6 · fonte su Normattiva