Quando i prestiti della Banca sono accompagnati da abbuoni di interessi, gli importi necessari al pagamento di questi abbuoni sono imputati al Fondo, o in mancanza di un simile Fondo, alle somme incassate a titolo di ammortamento e di interessi dei prestiti a condizioni speciali. Qualora le risorse summenzionate non permettessero di coprire queste spese, queste ultime saranno prese a carico degli Stati membri proporzionalmente alla loro partecipazione al capitale della Banca.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
