1. Qualora, allo scadere dei tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione, gli Stati membri ritenessero che la mancanza di garanzie ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 dello statuto della Banca non ha permesso a quest'ultima di concedere agli Stati associati prestiti per un importo sufficientemente elevato, potrebbe essere concessa una garanzia per talune domande di prestiti, a condizioni da determinare. 2. Le modalita' e la portata della garanzia congiunta degli statii membri saranno precisate di comune accordo quando si verifichera' l'eventualita' di cui sopra. 3. Detta garanzia, data caso per caso, si limitera' alla copertura dei rischi politici incorsi da prestiti concessi su richiesta degli Stati associati. 4. Gli oneri finanziari risultanti per la Comunita' da tale garanzia sono ripartiti proporzionalmente alla partecipazione degli Stati membri al capitale della Banca.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
