L'importo di cui all'articolo 1 e' ripartito come segue: 1. 730 milioni di unita' di conto destinati agli Stati associati, di cui: - 666 milioni: fino a concorrenza di 620 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e la rimanenza sotto forma di prestiti a condizioni speciali; - fino a concorrenza di 64 milioni sotto forma di prestiti della Banca 2. 70 milioni di unita' di conto destinati ai paesi e territori d'oltremare e ai dipartimenti francesi d'oltremare, di cui: - 64 milioni: fino a concorrenza di 80 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e la rimanenza sotto forma di prestiti a condizioni speciali; - fino a concorrenza di 6 milioni sotto forma di prestiti della Banca.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~accordo-3-art7 · fonte su Normattiva