1. I beneficiari degli aiuti del Fondo sono:

  • a)per quanto riguarda, gli aiuti non rimborsabili: per i progetti di investimenti economici e sociali; gli Stati associati o le persone giuridiche le quali non perseguano principalmente scopi lucrativi, presentino un carattere di interesse generale o sociale e siano sottoposte in questi Stati al controllo del potere pubblico: per i programimi relativi alla formazione del personale dirigente e alla formazione professionale nonche' per gli studi economici, i Governi degli Stati associati, gli istituti o organismi specializzati oppure, a titolo eccezionale, i borsisti e i tirocinanti; per gli aiuti alla produzione, i produttori per gli aiuti alla diversificazione, gli Stati associati, i gruppi di produttori o organismi similari riconosciuti dalla Comunita' o, in mancanza di questi ultimi, i produttori stessi;
  • b)per quanto riguarda i prestiti a condizioni speciali e gli abbuoni di interessi; per i progetti di investimenti economici e sociali, gli Stati associati o le persone giuridiche le quali non perseguano principalmente scopi lucrativi, presentino un carattere di interesse generale o sociale e siano sottoposte in questi Stati al controllo del potere pubblico; oppure eventualmente, per decisione speciale della Comunita', imprese private; per gli aiuti alla diversificazione, gli Stati associati, i gruppi di produttori o organismi similari riconosciuti dalla Comunita' o, in mancanza di questi ultimi, i produttori stessi: ed eventualmente, per decisione speciale della Comunita', le imprese private. 2. Gli aiuti finanziari non possono essere impiegati per coprire le spese correnti d'amministrazione, di ma i intenzione e di funzionamento

Testo vigente dal 16 giugno 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art24 · fonte su Normattiva