Il concorso della Comunita' alla realizzazione di taluni progetti o programimi puo' assumere la forma di partecipazione a finanziamenti ai quali possono contribuire in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali o autorita' e istituiti di credito e di sviluppo degli Stati associati o degli Stati membri.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
