Il concorso della Comunita' alla realizzazione di taluni progetti o programimi puo' assumere la forma di partecipazione a finanziamenti ai quali possono contribuire in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali o autorita' e istituiti di credito e di sviluppo degli Stati associati o degli Stati membri.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art23 · fonte su Normattiva