Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliero, il regime che gli Stati associati applicano, in virtu' del presente Titolo, ai prodotti originari degli Stati membri non puo' in nessun caso essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo piu' favorito.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art7 · fonte su Normattiva