La presente Convenzione non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio fra uno o piu' Stati associati e uno o piu' paesi terzi, nella misura in cui queste non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni della Convenzione.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art9 · fonte su Normattiva