La presente Convenzione non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio fra uno o piu' Stati associati e uno o piu' paesi terzi, nella misura in cui queste non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni della Convenzione.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
