1. Ciascuno Stato associato puo' mantenere o creare unioni doganali o zone di libero scambio, o concludere accordi di cooperazione economica con uno o piu' paesi terzi africani a livello di sviluppo comparabile, purche' cio' non abbia l'effetto di modificare le disposizioni concernenti l'origine relative all'applicazione della presente Convenzione. Il Consiglio di Associazione e' tenuto informato dallo Stato o dagli Stati associati interessati. 2. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione. 3. Se tali consultazioni rivelano incompatibilita' tra gli impegni degli Stati associati di cui al paragrafo 1 ed i principi e le disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio di Associazione adotta, ove occorra, le misure necessarie al buon funzionamento dell'Associazione. Esso puo' del pari formulare ogni utile raccomandazione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art13 · fonte su Normattiva