[1]1. E' istitutito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri al quale sono comunicate, per parere, le proposte di finanziamente di cui all'articolo 9, eventualmente accompagnate da un fascicolo preparato dalla Banca. Il Comitato e' presieduto da un Rappresentante della Commissione. Il Segretariato e' assicurato dalla Commissione. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del Comitato. Un Rappresentante della Banca assiste ai lavori del Comitato. 2. Il Comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata di 67 voti. Gli Stati membri dispongono rispettivamente di:

[2]Belgio............................ 10 voti Repubblica federale di Germania............... 33 voti Francia........................... 33 voti Italia............................ 14 voti Lussemburgo.......................... 1 voti Paesi Bassi.......................... 9 voti

[3]Le proposte di finanziamento corredate del parere del Comitato sono sottoposte per decisione alla Commissione. 3. La Commissione, qualora decida di non seguire il parere espresso dal Comitato o in mancanza di un parere favorevole del Comitato, puo' ritirare la proposta di finanziamento ovvero adire il Consiglio che decide alla maggioranza qualificata prevista nel paragrafo 2.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~accordo-3-art11 · fonte su Normattiva