Ciascuno Stato associato apre all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri, al piu' tardi il 1 febbraio di ogni anno, i contingenti stabiliti in conformita' dell'articolo 2. Tali misure, nonche' quelle di cui al seguente articolo 5, vengono pubblicate nella Raccolta degli atti ufficiali dello Stato interessato e sono inoltre comunicate al Consiglio di Associazione.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-2-art3 · fonte su Normattiva