Ciascuno Stato associato apre all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri, al piu' tardi il 1 febbraio di ogni anno, i contingenti stabiliti in conformita' dell'articolo 2. Tali misure, nonche' quelle di cui al seguente articolo 5, vengono pubblicate nella Raccolta degli atti ufficiali dello Stato interessato e sono inoltre comunicate al Consiglio di Associazione.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
