1. Per quanto riguarda l'eliminazione delle restrizioni quantitative, gli Stati membri applicano alle importazioni dei prodotti originari degli Stati associati le corrispondenti disposizioni del Trattato e le decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire e che vengono applicate nelle reciproche relazioni. 2. A richiesta di uno Stato associato, hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di Associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art5 · fonte su Normattiva