Ciascuno Stato associato si dichiara disposto ad abolire le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dal presente Protocollo, se la situazione della sua economia glielo consente.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-2-art4 · fonte su Normattiva