Gli aiuti per la produzione e la diversificazione di cui agli articoli 17, paragrafi 3 e 18, lettera b) della Convenzione sono distribuiti e impiegati alle condizioni che seguono.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
Gli aiuti per la produzione e la diversificazione di cui agli articoli 17, paragrafi 3 e 18, lettera b) della Convenzione sono distribuiti e impiegati alle condizioni che seguono.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-5-art22 · fonte su Normattiva