1. Se l'evoluzione dei proventi da esportazione per un prodotto che ha subito una diminuzione di proventi la quale ha dato origine a un trasferimento lo permette, lo Stato ACP interessato contribuisce alla ricostruzione delle risorse del sistema. 2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione determina - all'inizio di ciascuno dei sette anni successivi a quello durante il quale il trasferimento e' stato versato; - fino a quando la totalita' del trasferimento non e' stata riversata nel sistema; - in conformita' delle disposizioni dell'articolo 165, se, per l'anno precedente,

  • a)il valore unitario del prodotto considerato, esportato nella Comunita', supera il valore unitario medio registrato nei quattro anni anteriori all'anno precedente;
  • b)il quantitativo dello stesso prodotto effettivamente esportato nella Comunita' e' perlomeno uguale alla media dei quantitativi esportati nella Comunita' nei quattro anni anteriori all'anno precedente;
  • c)i proventi per l'anno e il prodotto in oggetto raggiungono almeno il 106% della media dei proventi da esportazione nella Comunita' realizzati durante i quattro anni anteriori all'anno precedente. 3. Se le tre condizioni elencate al paragrafo 2 lettere a), b) e c) sono soddisfatte contemporaneamente, lo Stato ACP versa al sistema un importo uguale alla differenza tra i proventi effettivi ricavati nell'anno precedente dalle esportazioni nella Comunita' e la media dei proventi da esportazione nella Comunita' realizzati nei quattro anni anteriori all'anno precedente, senza che tuttavia l'importo del contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema possa superare il trasferimento in questione. 4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 si tiene conto dell'evoluzione costatata nelle esportazioni verso tutte le destinazioni.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art173 · fonte su Normattiva