Ai fini di cui all'articolo 17 e per la durata della presente Convenzione, un importo globale di 918 milioni di unita' di conto e' fornito onde coprire l'insieme degli interventi della Comunita':

  • a)per 828 milioni di unita' di conto, dagli Stati membri. Questo importo e' versato al Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato il "Fondo": 748 milioni di unita' di conto sono impiegati sotto forma di aiuti non rimborsabili, 80 milioni di unita' di conto sono impiegati sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di contributi alla formazione di capitali a rischio, in particolare sotto forma di partecipazioni;
  • b)fino a concorrenza di 90 milioni di unita' di conto, dalla Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata la "Banca", sotto forma di prestiti concessi alle condizioni previste dal Protocollo n. 6 allegato alla presente Convenzione e dallo Statuto della Banca. Tali prestiti possono essere accompagnati da abbuoni di interessi. L'onere globale degli abbuoni di interessi relativi a prestiti della Banca concessi agli Stati associati dopo il 1° giugno 1964 e' imputato all'importo degli aiuti non rimborsabili.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art18 · fonte su Normattiva