1. Il ricorso ai mezzi di finanziamento del sistema speciale di cui all'articolo 178 e' offerto:

  • a)ai paesi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 180, lettera a) per un prodotto contemplato dall'articolo 177 ed esportato nella Comunita';
  • b)ai paesi che non soddisfano le esigenze dell'articolo 180, lettera a) ma si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 180, lettera b), in deroga - secondo i casi - all'articolo 177 ed all'articolo 180, lettera a), quando si constati o si preveda per i mesi successivi una riduzione sostanziale della loro capacita' di produzione o di esportazione, o dei proventi di esportazione, di prodotti minerari di cui all'articolo 177 ed all'articolo 180, lettera b), in misura tale da incidere seriamente sulla redditivita' di una produzione peraltro sana ed economica, impedendo cosi' il normale rinnovo o il mantenimento dell'apparato produttivo ovvero della capacita' di esportazione, e interrompendo il finanziamento di grandi progetti di sviluppo che hanno beneficiato di un'assegnazione prioritaria dei redditi minerari dello Stato ACP in questione. 2. Il ricorso di cui al paragrafo 1 e' offerto anche quando si verifica oppure e' prevista una sostanziale riduzione della capacita' di produzione o di esportazione in seguito a incidenti e difficolta' tecnici per gravi eventi politici interni od esterni o a importanti cambiamenti tecnologici ed economici che incidano sulla redditivita' della produzione. 3. Per riduzione sostanziale delle capacita' di produzione o di esportazione si intende una flessione del 10%.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art179 · fonte su Normattiva