1. In applicazione dell'articolo 93, paragrafo 4, si possono concedere aiuti supplementari alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. Gli aiuti supplementari possono coprire le spese di funzionamento, manutenzione e gestione degli investimenti precedentemente eseguiti per garantire la loro piena utilizzazione, soprattutto con la fornitura di materiale di manutenzione e/o con l'esecuzione di grosse riparazioni. 3. Tali aiuti sono utilizzati in modo temporaneo e decrescente. 4. Essi devono conservare carattere eccezionale, tenuto conto del fabbisogno e dei mezzi propri a ciascuno Stato ACP interessato. 5. Speciale priorita' e' concessa per l'utilizzazione degli aiuti supplementari negli Stati ACP meno sviluppati.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art153 · fonte su Normattiva