Per l'applicazione dei precedenti articoli da 28 a 30, ciascuno Stato associato presenta annualmente una relazione particolareggiata sull'impiego delle somme ricevute a titolo di aiuti per la produzione, allegandovi tutti i documenti giustificativi e in particolare, le relazioni degli organismi riconosciuti. Lo Stato associato collabora a tutti i controlli che la Comunita' ritiene utile svolgere, in particolare presso detti organismi.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
