[1]Gli importi concessi quale aiuto per la produzione devono essere impiegati conformemente alle destinazioni e alle modalita' stabilite dalla Comunita', previa consultazione dello Stato associato interessato
[2]Gli stati associati sono responsabili, ciascuno per quanto lo riguarda, degli atti che devono essere compiuti per l'esecuzione delle disposizioni del presente capitolo. LA Comunita' vigila affinche' osservata la disposizione del primo comma e prende eventualmente tutte le misure necessarie.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
