Le azioni di finanziamento della Comunita' nel settore della cooperazione tecnica comprendono in particolare:

  • a)l'invio negli Stati associati, dietro loro, richiesta, di esperti, consiglieri, tecnici e istruttori per una determinata missione e per un periodo di tempo limitato;
  • b)la fornitura di materiale per esperimenti e dimostrazioni;
  • c)l'elaborazione di studi riguardanti le prospettive di sviluppo e di diversificazione dell'economie degli Stati associati o problemi che interessano tutti gli Stati associati quali l'elaborazione e la diffusione di progetti-tipo per taluni edifici o studi di mercato;
  • d)l'assegnazione di borse di studio per la formazione di personale dirigente nelle universita' e negli istituti specializzati degli Stati associati ovvero degli Stati membri quando noni ne esistano negli Stati associati;
  • e)la formazione professionale mediante assegnazione di borse o tirocini negli Stati associati ovvero negli Stati membri quando non sia possibile negli Stati associati;
  • f)l'organizzazione di corsi di formazione di breve durata per i cittadini degli Stati associati;
  • g)l'informazione generale e la documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati, lo sviluppo degli scambi fra tali Stati e la Comunita' nonche' la realizzazione degli obiettivi del Fondo.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-5-art9 · fonte su Normattiva