1. La cooperazione tecnica puo' essere o connessa alle operazioni o essere generale. 2. La cooperazione tecnica connessa alle operazioni comprende in particolare:

  • a)gli studi di sviluppo;
  • b)gli studi tecnici, economici, finanziari e commerciali, nonche' le ricerche e le prospezioni necessarie alla messa a punto dei progetti e programmi di azioni;
  • c)l'aiuto per la preparazione dei fascicoli;
  • d)l'aiuto per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori;
  • e)l'assunzione temporanea a carico delle spese per tecnici e la fornitura dei mezzi necessari all'esecuzione della loro missione;
  • f)le azioni di cooperazione tecnica che possono essere richieste, a titolo temporaneo, per consentire l'istituzione, l'avvio, la gestione e la manutenzione di un determinato progetto;
  • g)l'aiuto per la valutazione delle operazioni;
  • h)i programmi integrati di formazione, informazione e ricerca. 3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare:
  • a)gli studi sulle prospettive e sui mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP, nonche' sui problemi che interessano gruppi di Stati ACP o l'insieme di tali Stati;
  • b)gli studi settoriali e per prodotti;
  • c)l'invio di esperti, consulenti, tecnici ed istruttori per missioni specifiche e per periodi limitati;
  • d)la fornitura di materiale didattico, di sperimentazione, ricerca e dimostrazione
  • e)l'informazione generale e la documentazione destinate a favorire lo sviluppo degli Stati ACP ed il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.
  • f)gli scambi di personale dirigente, di personale specializzato, di studenti, di ricercatori, di animatori e responsabili di gruppi o associazioni a vocazione sociale o culturale;
  • g)l'assegnazione di borse di studio o di periodi di tirocinio, in particolare a persone gia' in servizio che abbisognino di una formazione complementare;
  • h)l'organizzazione di seminari o di corsi di formazione, informazione e perfezionamento;
  • i)la creazione o il rafforzamento di strumenti di informazione e di documentazione, in particolare per gli scambi di conoscenze, di metodi e di esperienze tra Stati ACP e fra questi ultimi e la Comunita';
  • j)la cooperazione o il gemellaggio tra istituzioni ACP o tra queste ultime e quelle della Comunita', in particolare tra universita' e altri istituti di formazione e di ricerca degli Stati ACP e della Comunita';
  • k)il sostegno a manifestazioni culturali altamente significative.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art208 · fonte su Normattiva