Articolo VIII 1. Nonostante qualsiasi disposizione della presente Convenzione, ogni Governo contraente potra' concedere a qualunque suo cittadino un permesso speciale che lo autorizza ad uccidere, catturare e trattare balene a fini di ricerca scientifica, con riserva di ogni limitazione relativa al numero e fatta salva ogni altra condizione che il Governo contraente potra' ritenere appropriata; l'uccisione, la cattura ed il trattamento delle balene secondo le norme del presente Articolo saranno esonerati dall'applicazione della Convenzione. Ciascun Governo contraente riferira' immediatamente alla Commissione su ogni siffatta autorizzazione che abbia concesso. I Governi contraenti possono revocare in qualunque momento tali autorizzazioni speciali da essi concesse. 2. Tutte le balene catturate in base a tali autorizzazioni speciali potranno nella misura del possibile essere sottoposte a processi, ed i ricavati saranno trattati in conformita' con le direttive emanate dal Governo che ha concesso l'autorizzazione. 3. Ciascun Governo contraente trasmettera' ad ogni organo che potra' essere designato dalla Commissione, nella misura del possibile e ad intervalli non superiori ad un anno, tutte le informazioni scientifiche di cui il Governo potra' disporre concernenti le balene e la caccia alle balene, compresi i risultati della ricerca svolta secondo il paragrafo 1 del presente Articolo e l'Articolo IV. 4. Nel riconoscere che la raccolta e l'analisi continuativa di dati biologici in connessione con le operazioni delle navi officina e degli stabilimenti a terra sono indispensabili per una gestione razionale e costruttiva delle riserve di pesca dei cetacei, i Governi contraenti adotteranno tutte le misure possibili per ottenere tali dati.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;408~convenzione-artviii · fonte su Normattiva